Si segnala la sentenza n. 4167 del 10/10/2016 del Consiglio di Stato in tema di rimborso del contributo unificato a carico del soccombente anche in relazione all'ipotesi in cui l'appello incidentale sia dichiarato improcedibile per tardività dell'appello principale.
Venerdi 14 Ottobre 2016 |
Nel caso in esame, il TAR Liguria, nell'accogliere il ricorso proposto dalla s.r.l. V.D. annullava l'aggiudicazione per l'affidamento del servizio di vigilanza e sorveglianza, disposta a favore della soc. S.T.S. dalla ASL 2 Savonese, condannando le controparti (soc. S.T.S srl originaria aggiudicataria e appaltante), in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa, compreso il contributo unificato.
La s.r.l. S.T.S. ricorreva in appello per la riforma della sentenza di primo grado, si costituiva in giudizio la s.r.l. V.D., che preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello e nel merito ne chiedeva il rigetto; successivamente la stessa società notificava, altresì, un appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui questa aveva respinto i primi due motivi di ricorso, provvedendo, quindi, a versare il corrispondente contributo unificato dell'importo di Euro 6.000,00.
La Sezione Terza del C.d.S., accogliendo l'eccezione dell'appellata, dichiarava irricevibile l'appello principale ed improcedibile l'appello incidentale, condannando l'appellante principale al pagamento a favore dell'appellata delle spese del grado, stante l'evidente infondatezza dell'appello principale e, tra l'altro, anche al rimborso del C.U.pari a € 6.000,00.
Dopo vari solleciti, la società V.D. riceveva le somme liquidate nelle due sentenze a titolo di spese, ma non il rimborso del C.U.: veniva promosso così il giudizio di ottemperanza per la condanna della società soccombente a dare integrale esecuzione alla sentenza mediante il rimborso dell'importo del contributo unificato.
La S.T.S. nel costituirsi, chiedeva la reiezione del ricorso, rilevando la irripetibilità dell'importo versato dalla s.r.l. V.D. quale contributo unificato, in quanto l'appello incidentale era stato dichiarato improcedibile e non vi era stata alcuna decisione nel merito.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, da un lato chiarisce in linea di principio i termini della normativa in materia di contributo unificato ma dall'altro, nel caso concreto, decide nel senso di rigettare il ricorso in ottemperanza perchè infondato; questi i passaggi più salienti:
A) l'art.13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che l'onere del pagamento del C.U. sia posto a carico della parte soccombente "in ogni caso", cioè "anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio";
B) ad avviso del Collegio, quindi, e in via di principio l'espressione "in ogni caso", da un lato, si riferisce alla circostanza che l'obbligo del rinborso a carico del soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, per cui, sul punto, non è necessaria l'inserimento di una specifica statuizione della sentenza, mentre, dall'altro, stabilisce, altresì, che tale obbligo sussiste in capo alla parte soccombente anche quando questa non abbia resistito alla chiamata in giudizio (cioè non si sia costituita) oppure quando sia stata stata disposta la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;
C) dall'altro lato, però, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di rimborso del contributo in questione a favore della ricorrente per l'ottemperanza: la s.r.l. V.D., in realtà, non è parte vittoriosa nel giudizio di appello in cui ha proposto appello incidentale, in quanto il CdS, avendo dichiarato l'appello principale tardivo, ha contestualmente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale;
D) la dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello incidentale non è equiparabile ad una pronuncia di accoglimento: l'impugnazione incidentale non è stata decisa nel merito e pertanto non è dovuto il rimborso del contributo unificato.