Gestione separata Inps e prescrizione dei contributi previdenziali

Gestione separata Inps e prescrizione dei contributi previdenziali

Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Napoli nello scorso mese di ottobre 2020, in materia di contributi previdenziali da versare alla Gestione separata Inps.

Mercoledi 18 Novembre 2020

I Giudici partenopei, nel condividere pienamente le motivazioni della sentenza Cass. N° 279502018 in tema di contributi cd."a percentuale”, affermano che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva e' costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. (cfr. anche Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

Appare evidente che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione e' dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).

Viene in considerazione, al riguardo, la consolidata regola secondo cui «l'impossibilita' di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, e' solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, ne' il ritardo indotto dalla necessita' del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).

In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non e' presupposto del credito contributivo, cosi' come non lo e' rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilita' del credito, puo' riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620 e Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).

Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S. (Cass. 13463/2017).

Pertanto, tra il momento di esigibilita' del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina e' una difficolta' di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. In ogni caso, l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilita' di tali crediti.

Nel caso di oggetto dell’attenzione dei Giudici campani, il termine finale per il pagamento relativamente all’anno d’imposta 2011, originariamente fissato dall’art. 17 DPR 7-12-2001 n° 435 come modificato dal D.L. N° 2232006, art. 37 comma 11, veniva prorogato al 09.07.2012 in base a Dpcm del 6.6.2012 pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012, mentre il primo atto interruttivo prodotto dall’INPS risaliva al 04.08.2017/23.08.2017, allorquando era gia' decorso il termine di 5 anni. Pertanto, il credito vantato dall’Istituto per l’anno in oggetto, doveva considerarsi ormai prescritto.

Osservavano sul punto i giudicanti sia di primo che di secondo grado come, - pur non ignorando difformi orientamenti in seno alla S.C. - non fosse operante la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c..

Nella specie, premesso che la parte ricorrente non aveva certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non aveva occultato i propri redditi professionali, ma aveva omesso unicamente di compilare quella parte del modulo che consentiva all’Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, doveva escludersi che ella avesse cio' fatto al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell’Istituto, considerata innanzi tutto la oggettiva controvertibilita' della questione circa l’assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi.

Inoltre, non appariva sussistere un’impossibilita' per l’Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto aveva potuto effettuare una operazione di “incrocio” di banche dati, cioe', le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR, dunque, l’INPS, dalla mera lettura della dichiarazione fiscale, era stato in grado - comunque - di accertare il proprio credito.

Non operando alcuna sospensione della prescrizione ne' avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito dell’Istituto per l’anno 2011 si era irrimediabilmente estinto per prescrizione



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