Rimborso contributi previdenziali INPS caduti in prescrizione

Avv. Alessandro Sgrò
Rimborso contributi previdenziali INPS caduti in prescrizione

Breve analisi sul diritto di restituzione dei contributi INPS versati ma prescritti

Martedi 15 Dicembre 2015

L’art. 3, comma 9, della L. n°335/1995 prescrive che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Detta norma, stabilisce il termine decorso il quale i contributi previdenziali devono considerarsi prescritti. Non tutti però sono a conoscenza che in ambito previdenziale, a differenza di quello civile, il regime della prescrizione è completamente sottratto alla disponibilità delle parti, per cui qualora il contribuente intenda versare delle somme a titolo di contributi previdenziali oramai caduti in prescrizione, l’ente previdenziale non può accettare tale pagamento.

In ogni caso, qualora l’ente previdenziale abbia comunque accettato il pagamento di contributi prescritti è tenuto alla restituzione delle somme versate dal contribuente non dovute.

Detto principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°3489/2015, che ha affermato “Deve infatti considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. n. 11140/01, Cass. n. 4349/02). Detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dalla R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, citato art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 330/02, Cass. n. 8888/03, Cass. n. 23116/04). Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d'ufficio, Cass. n. 23116/03), comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione”.

Avv. Alessandro Sgrò

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