Lunedi 14 Dicembre 2015 |
Una società propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello che ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo (avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione) con la motivazione che la società opponente non aveva avviato la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 5/2010.
La Suprema Corte, nel rigettare l'impugnazione, coglie l'occasione per sottolineare le finalità e la funzione deflattiva della mediazione.
Infatti, ribadisce la Corte, la norma in commento deve essere interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell'efficienza processuale: in quest'ottica, la disposizione de quo mira, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, a rendere il processo la extrema ratio, cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono precluse.
Pertanto, in quest'ottica, l'onere di esperire il tentativo di mediazione non può che gravare sulla parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento di opposizione a D.I., la circostanza che è il creditore (che diventa l'opposto nel giudizio di opposizione) ad essere il titolare del rapporto sostanziale, può indurre a ritenere erroneamente che su di esso gravi l'onere .
In realtà, il creditore attraverso il decreto ingiuntivo ha scelto la linea deflattiva, in perfetta coerenza con il principio della efficienza processuale e quindi con la ratio della mediazione; viceversa, è l'opponente ad avere il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, optando quindi per la soluzione più dispendiosa e osteggiata dal legislatore.
Pertanto è conseguenziale che l'onere della mediazione obbligatoria gravi sull'opponente, che ha scelto la via più lunga.
Una diversa soluzione, osserva la Corte, sarebbe palesemente irrazionale perchè premierebbe la passività dell'opponente ed accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione, pena la pronuncia di improcedibilità e il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 cpc.