Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21017/2023.
Venerdi 1 Settembre 2023 |
Il caso: Tizio, all'epoca minorenne, mentre era in bicicletta, veniva colpito dal distacco di un cornicione, cadeva a terra e riportava un trauma cranico, che ne imponeva il ricovero in ospedale in stato di coma; dopo le dimissioni, il ragazzo accusava un ritardo cognitivo che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, era dovuto al trauma cranico subito, con evidente calo del profitto scolastico e con perdita di occasioni sportive e di svago; prima dell’inizio del processo, i convenuti corrispondevano un risarcimento di 40 mila euro.
I genitori di Tizio agivano in giudizio nei confronti di Caio + altri per vedersi riconosciuto un danno maggiore di quello spontaneamente risarcito da questi ultimi; nel giudizio intervenivano i i fratelli del minore: costoro facevano valere un danno proprio, così come anche i genitori di Tizio, come conseguenza delle lesioni subite da quest’ultimo.
Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo sufficiente la somma ricevuta prima dell’inizio della causa, negando quindi un maggior danno, e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello respingeva l’appello principale proposto dai ricorrenti ed accoglieva quello incidentale sulle spese.
In particolare, per i giudici di appello “la modesta entità del danno, esclude altresì l’esistenza dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti della persona offesa e dunque anche il riconoscimento del danno parentale, lamentato dai genitori e dai fratelli “.
Tizio, nel frattempo divenuto maggiorenne, i di lui genitori e i fratelli propongono ricorso per Cassazione; nel quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha disatteso la domanda delle vittime secondarie, ossia genitori e fratelli per i danni iure proprio da costoro patiti a seguito delle lesioni subite dal ragazzo.
La Cassazione, nel ritenere infondato il motivo, ricorda che:
a) il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità: è ammessa la prova, anche presuntiva, del danno “riflesso” dei congiunti, sempre che le lesioni patite dalla “vittima primaria” non siano di lieve entità.
b) dunque, l’avere escluso che i congiunti possano avere subito modificazioni peggiorative della loro esistenza dal fatto che il ragazzo ha subito lesioni lievi, o comunque non gravi, è effetto di un corretto ragionamento presuntivo.