Per il Ministero solo l'UNEP può attestare la conformità dei titoli stragiudiziali ai fini del precetto

Per il Ministero solo l'UNEP può attestare la conformità dei titoli stragiudiziali ai fini del precetto

Come è noto dal 28 febbraio 2023, la posta elettronica certificata (pec) è per gli avvocati diventato il principale strumento per procedere alla notifica degli atti giudiziari e degli atti stragiudiziali.

Venerdi 1 Settembre 2023

La notifica a mezzo degli ufficiali giudiziari è prevista solo nel caso in cui il soggetto destinatario della notifica non è obbligato a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire in uno dei pubblici registri previsti oppure non è dotato di domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi (INAD), anche se titolare di posta elettronica certificata, e nel caso in cui la notifica a mezzo pec non va a buon fine per cause non imputabili al destinatario della notificazione.

Successivamente all’entrata in vigore delle nuove modalità di notifica degli atti, l’ufficio NEP della Corte di Appello di Firenze ha chiesto al Ministero della Giustizia chiarimenti in merito al soggetto legittimato ad attestare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale per la successiva notifica del precetto a mezzo della posta elettronica certificata.

Più precisamente, gli ufficiali giudiziari hanno chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire "se l'avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l'attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte del Ufficio NEP".

Il Ministero, nel rispondere al quesito, con circolare del 19 giugno 2023, ha escluso il potere degli avvocati di attestare la conformità dei titoli esecutivi stragiudiziali per la successiva notifica degli stessi a mezzo pec dell’atto di precetto, osservando che in mancanza di un esplicito conferimento all'avvocato del potere di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale, attestazione per espletare la quale al soggetto certificante viene attribuita ex lege la funzione di pubblico ufficiale, "solamente l'Ufficio NEP, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 480 co. 2 c.p.c. può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell 'ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP".

Ulteriore conseguenza, si legge nella risposta, sarà quella di "interpretare la legge 53/1994 e l'art. 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell'avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso dell'impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale se non avvalendosi del potere certificativo del 'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di notifica”.

La risposta del Ministero della Giustizia ha suscitato la reazione da parte dell’Organismo Congressuale Forense che, ritenendo errata l’interpretazione fornita con la predetta circolare, con una nota diramata il 2 agosto 2023, ha chiesto allo stesso Ministero di rettificare quanto affermato al fine di evitare che l’interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti.

Allegato:

Min Giust 19 06 2023

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