Escluso il risarcimento del danno parentale insieme al danno esistenziale.

Escluso il risarcimento del danno parentale insieme al danno esistenziale.

Con l'ordinanza n. 8622/2021 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la problematica connessa alla risarcibilità del danno parentale e del danno esistenziale, escludendone la possibilità di cumulo.

Mercoledi 5 Maggio 2021

Il caso: In relazione al decesso di Sempronio, avvenuto a seguito di incidente stradale, Tizia e Caia - rispettivamente, madre convivente e sorella della vittima - agirono per il risarcimento dei danni nei confronti di del proprietario, del conducente e della compagnia di assicurazioni r.c.a. del veicolo che aveva investito il ciclomotore condotto da Sempronio.

Il Tribunale di Roma, dato atto del gia' avvenuto versamento di 290.000,00 Euro a Tizia e di 50.0000,00 Euro a Caia, condannava i convenuti, in solido, al pagamento della residua somma di 17.734,66 in favore della prima e di 69.160,60 Euro in favore della seconda, il tutto oltre accessori e rifusione delle spese di lite; la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in 52.939,15 Euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza) che era stato negato dal primo giudice.

Tizia e Caia ricorrono in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c. e degli articoli 2, 29 e 30 Cost. (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all'illegittima esclusione del danno esistenziale: censurano la sentenza per non aver liquidato, oltre al danno correlato al dolore per la perdita del congiunto, anche quello "esistenziale" conseguente all'alterazione e allo "sconvolgimento di vita" subito dalle ricorrenti.

Per la Corte la doglianza è infondata e in merito ai rapporti tra danno parentale e danno esistenziale chiarisce quanto segue:

a) il danno conseguente alla morte di un congiunto (o "danno parentale") consiste, di per se', nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite;

b) entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benche' suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicche' il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria;

Pertanto, si affermano i seguenti principi:

- in virtu' del principio di unitarieta' e onnicomprensivita' del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiche' il primo gia' comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca;

- in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attivita' dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 8622 2021

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