Con l’ordinanza nr. 9877/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione, abbastanza frequente, relativa al diritto o meno del creditore ad ottenere dal debitore il rimborso delle spese sostenute per il pignoramento tutte le volte in cui la somma intimata con l’atto di precetto venga pagata da quest’ultimo dopo la richiesta del pignoramento da parte del creditore.
Mercoledi 5 Maggio 2021 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata una creditrice, sulla scorta di un’ordinanza di assegnazione ottenuta in una precedente esecuzione, agiva esecutivamente nei confronti di un banca (terza pignorata) al fine di ottenere il pagamento della somma assegnata.
Avverso l’esecuzione, la banca proponeva opposizione ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c., deducendone l’illegittimità avendo provveduto nelle more tra la notifica del precetto e la notifica del pignoramento al versamento della somma precettata.
L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace, mentre in sede di gravame, interposto dalla creditrice, il Tribunale riformava parzialmente la decisione impugnata dichiarando la sussistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente alla somma richiesta a titolo di spese e competenze di precetto.
La questione veniva, quindi, sottoposta all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla creditrice la quale deduceva l’erroneità della decisione del Tribunale il quale, nel ritenere il pagamento spontaneo eseguito dalla banca prima dell’’inizio dell’esecuzione, non aveva tenuto conto della circostanza che alla data del versamento l’atto di pignoramento era stato notificato, se non al debitore, quanto meno al terzo pignorato.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale lo ha accolto con rinvio al Tribunale in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese (e, dunque, non precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in relazione al medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui
agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.)”.
Cassazione civile ordinanza n.9877 2021