Si segnala l'ordinanza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Roma, che, nell'ambito di un giudizio per il risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale, definisce i rapporti tra mediazione e negoziazione obbligatoria, riconoscendo alla prima un ruolo primario rispetto alla seconda.
Martedi 4 Maggio 2021 |
Il caso: Nell'ambito di un giudizio in materia di RCA e di domanda di risarcimento dei danni alla persona proposta dal trasportato contro l'Ente proprietario dell'auto (il Ministero Dell'Interno) e della sua assicurazione, il convenuto eccepiva il mancato esperimento da parte dell'attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita.
Il tribunale ritiene di non accogliere l'eccezione del Ministero, e in merito ai rapporti tra mediazione e negoziazione assistita, osserva quanto segue:
a) il legislatore, al fine di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione di entrambe le condizioni di procedibilità, ha ritenuto di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà;
b) tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti;
c) in un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. 28/2010 - risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore;
d) da quanto fin qui osservato può trarsi un'ulteriore principio, vale a dire che la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge NON prevede l'esperimento obbligatorio della mediazione: in definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz'altro essere affermato il principio che l'esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l'obbligatorietà.
Tribunale Roma ordinanza 12 aprile 2021