Ammissibile la notifica al terzo dell'ordinanza di assegnazione unitamente all'atto di precetto.

Ammissibile la notifica al terzo dell'ordinanza di assegnazione unitamente all'atto di precetto.

Con l’ordinanza 15436/2020, pubblicata il 21 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un pignoramento presso terzi anche prima della notifica al terzo pignorato e sulla possibilità che il creditore possa o meno procedere alla notifica anche unitamente all’atto di precetto.

Martedi 28 Luglio 2020

IL CASO: La vicenda esaminata prende spunto dall’opposizione all’esecuzione promossa da una banca alla quale il creditore aveva notificato un ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un pignoramento presso terzi unitamente all’atto di precetto.

L’opposizione veniva accolta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale.

Il creditore, pertanto, ricorreva in Cassazione deducendo l’erroneità della decisione dei giudici di merito nella parte in cui aveva negato al creditore di poter procedere a notificare il precetto al terzo pignorato sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione senza aver preventivamente notificato la suddetta ordinanza e che fosse decorso un termine dilatorio, nonché nella parte in cui non erano stati riconosciuti come dovuti gli interessi sulla somma assegnata, le spese di precetto e le spese di notifica.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dai giudici della Suprema Corte di Cassazione sulla scorta dei seguenti principi:

1. "l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all'intimazione dell'atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l'art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all'intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore";

2. "le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo";

3. In merito alle spese di precetto (così come per quelle di esecuzione), la loro ripetibilità in favore del creditore procedente dovrà essere contenuta nei limiti di quelle necessarie per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate dal debitore.

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