La natura demaniale dei beni marittimi

La natura demaniale dei beni marittimi

Con la recentissima sentenza n. 20088 del 7.07.2020 la III Sez. Penale della Corte di Cassazione ha statuito in merito alla demanialità dello spazio marittimo ed alla non necessarietà di uno specifico atto di destinazione del bene essendo intrinseco nella natura dello stesso.

Mercoledi 29 Luglio 2020

Sostiene, infatti, la Suprema Corte che se lo spazio è ricompreso nelle categorie previste dall’art. 28 del codice della navigazione e sia adibito ad usi attinenti la navigazione, allora – questi - rientra automaticamente nel demanio marittimo (così uniformandosi alla precedente sentenza n. 46351 del 27.10.11 III Sez.).

Demanio che è formato oltre che dai beni del su citato art. 28 c.n. (le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo), anche da quei beni indicati nell’art. 822 del codice civile (lido del mare, spiagge, rade e porti).

L’estensione dei beni indicati negli articoli 28 c.n. e 822 c.c., però, risulta essere oltremodo mutevole proprio per la natura degli stessi. Il lido del mare, infatti, è quella zona della riva a contatto diretto con le acque, che si estende all'interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie. La spiaggia è costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra senza confini determinati. Quando il mare si ritira la spiaggia si allarga formando gli “arenili” che possono essere esclusi dal demanio marittimo - quando non servano ai pubblici usi del mare – con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 35 c.n.. Fino all’emanazione del predetto decreto di sclassificazione (in motivazione, Sez. 3, n. 28156 del 04/05/2006), proprio per quanto sopra evidenziato, restano demaniali.

Ed è questa l’unica procedura prevista per ottenere la sdemanializzazione non essendone contemplata una ipotesi tacita del demanio marittimo. La demanialità, si ripete, è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, sicchè i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte della competente autorità amministrativa (Sez. 2, n. 599 del 01/02/1988 - dep. 20/01/1989, Izzi, Rv. 180214; Sez. 3, n. 865 del 22/02/1996 - dep. 03/04/1996, Coppola, Rv. 204303; Sez. 3, n. 25165 del 21/05/2009 - dep. 17/06/2009, Olivetti, Rv. 244085 (Sez.3, n. 17424 del 10/03/2016, Rv. 267025 - 01; Sez. 3, n. 25165 del 21/05/2009, Rv. 244085 - 01).

Da tali caratteristiche intrinseche e da questa “naturalità” dell’uso marittimo, discende che il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (disciplinato dall'art. 32 c.n. ed affidato, in caso di obiettiva incertezza, all'iniziativa discrezionale, in base al principio dell'autotutela, del capo del compartimento marittimo competente) ha carattere semplicemente ricognitivo e non costitutivo della demanialità del lido, della spiaggia e dell'arenile.

In poche parole si può dire che il bene che presenta determinati requisiti visti in precedenza è automaticamente bene demaniale con tutto ciò che ne può discendere a seguito di comportamenti o azioni tenuti sui predetti beni.  

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.20088 2020

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