Codice della strada: annullabile la multa per generica contestazione dell'illecito

Codice della strada: annullabile la multa per generica contestazione dell'illecito

Si segnala la sentenza n. 465 dell'8 gennaio 2021 con cui il Giudice di Pace di Alessandria decide di annullare la multa per generica contestazione dell'illecito.

Venerdi 9 Aprile 2021

Il caso: Con ricorso inviato a mezzo posta Tizio chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Alessandria in esito al rigetto del ricorso ex art. 203 CdS avverso verbale emesso dalla Polizia Municipale di Alessandria in conseguenza dell'accertamento della violazione di cui all'art. 157/2-8 del codice della strada.

Nel ricorso Tizio deduceva a principale ed assorbente motivo di ricorso la genericità della contestazione, non essendo indicato nel verbale il numero civico ed il punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l'infrazione, essendo nel verbale solamente riportato che "il conducente del veicolo sopra citato effettuava sosta o fermata collocando il veicolo distante dal margine della carreggiata".

Si costituiva l'Amministrazione, che allegava la documentazione afferente la documentazione all'accertamento, in particolare i fotogrammi comprovanti l'avvenuta infrazione.

Il Giudice di Pace adito accoglie il ricorso, osservando che:

a) il fotogramma prodotto dalla Amministrazione, in cui è raffigurato il mezzo in infrazione, ha impresso quale "indirizzo rilevamento'" quello di "Via........”, contrariamente a quanto indicato nel verbale;

b) tale discrasia, unitamente alla obiettiva genericità della descrizione dell'illecito contenuta nel verbale (in cui non viene indicato il lato della carreggiata né il civico prossimo al luogo della infrazione) fa ritenere che l'Amministrazione non abbia assolto alla prescrizione di cui all'art. 201 CdS secondo cui in caso di contestazione non immediata il verbale notificato deve contenere (si ritiene: a pena di nullità) gli estremi precisi e dettagliati della violazione.

Allegato:

Giudice Pace Alessandria sentenza n.465 2021

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