Con l’ordinanza n. 1722/2019, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito al giudice competente a decidere sulle opposizioni al preavviso di fermo amministrativo, ribadendo che le suddette opposizioni sono di competenza per materia del Giudice di Pace, non potendosi qualificare le stesse come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. e per esse non opera la competenza per materia riservata al tribunale dall’articolo 617 c.p.c.
IL CASO: la vicenda approdata all’esame dei Supremi Giudici di legittimità trae origine dall’ordinanza con la quale il Giudice di Pace si dichiarava incompetente a decidere sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa da un automobilista avverso la comunicazione preventiva del fermo amministrativo di un veicolo relativa ad una cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme del Codice della Strada. Il Giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale, il quale:
sosteneva che l’opposizione doveva qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c e non come opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c;
sollevava d’ufficio il regolamento di competenza ritenendo quale giudice competente a decidere il Giudice di Pace.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, affermando il seguente principio di diritto: “l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo appartiene alla competenza per materia del Giudice di Pace, trattandosi di giudizio di accertamento negativo per il quale valgono gli stessi criteri di competenza previsti, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e di opposizione al verbale di accertamento , dagli artt. 6 e 7 del d. leg. 1 settembre 2011 n. 150”.
Come affermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15354/2015, hanno continuato i Giudici di legittimità, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè l’impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 1722 del 23/01/2019