IL CASO.
Ai sensi dell’ art. 669 duodecies c.p.c. il coniuge non collocatario lamentava che la propria moglie per mero ostruzionismo lo diffidava formalmente dal porre in essere opere edilizie, volte a modificare il progetto originario dello stabile, per continuare a godere in maniera esclusiva dei tre piani dello stesso stabile, ed impedendo così l’esecuzione delle opere di suddivisione dell’immobile.
Chiedeva quindi al Tribunale competente l’emissione di provvedimenti finalizzati ad avviare lavori di opere edilizie, a carico dello stesso ricorrente, per la realizzazione di una tramezzo in cartongesso divisorio del piano scala e per rendere indipendente l’accesso al piano mansardato, come per altro era previsto nell’ordinanza Presidenziale resa nella causa di separazione giudiziale tra coniugi.
Infatti il Presidente nell’adozione di provvedimenti ex art. 708 III^ comma c.p.c.; in relazione alla casa coniugale aveva autorizzato lo stesso ricorrente non collocatario all’avviamento di lavori edilizi per rendere autonomo l’accesso al piano mansardato dalla casa coniugale posta al primo piano ed assegnata alla moglie collocataria.
Con memoria di costituzione la resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 669 duodecies c.p.c., nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza, motivando di aver agito a tutela del proprio diritto di comproprietà dell’immobile interessato da pratica edilizia ancora non definita.
L’A.G. competente accoglieva l’eccezione di inammissibilità per carenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 669 duodecies c.p.c., stabilendo che l' ordinanza presidenziale non può annoverarsi tra i provvedimenti cautelari, per il suo carattere anticipatorio degli effetti della sentenza finale.
Tuttavia pur volendo aderire alla tesi contraria che gli attribuisce natura cautelare, evidenzia come il provvedimento ex art. 708 c.p.c., non faccia esplicito riferimento né al fumus boni juris, né al periculum in mora e che pertanto non si potrà dare corso all’attuazione dell’ordinanza Presidenziale nelle forme dell’art. 669 duodecies c.p.c., perché, pur volendo attribuirgli quel valore coercibile, riconosciuto dalla giurisprudenza minoritaria, tuttavia nel caso di specie il suo contenuto non può dirsi impositivo, perché si limita ad autorizzare opere volte a rendere autonomo il piano mansardato dal resto dello stabile.
In altri termini, un provvedimento di autorizzazione non è implicitamente un atto impositivo.