Cessazione della convivenza: da quando decorre l'obbligo di mantenere il figlio naturale?

Cessazione della convivenza: da quando decorre l'obbligo di mantenere il figlio naturale?

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8816 del 12 maggio 2020 chiarisce da quando comincia a decorrere l'obbligo di mantenere il figlio naturale da parte del genitore non affidatario nel caso in cui venga a cessare la coabitazione con l'altro genitore.

Giovedi 14 Maggio 2020

Il caso: In data 8 maggio 2009, E.C., al termine della convivenza con U.C. proponeva ricorso avanti al Tribunale per i minorenni di Milano chiedendo un contributo per il mantenimento del loro figlio, pari a 2.000,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese sportive, ricreative, di istruzione e mediche; il Tribunale con decreto del gennaio 2014, determinava il contributo paterno nella misura di 520,71 euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie richieste.

In data 14 luglio 2014 E.C. proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Milano, che, in parziale accoglimento del gravame, con decreto dell' 11 giugno 2015 elevava ad euro 1.800,00 l'importo del contributo mensile a carico del resistente.

La ricorrente quindi notificava al C. un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio, calcolati in euro 1.800,00 mensili dalla data dell'originaria domanda giudiziale (8 maggio 2009), per un importo complessivo di euro 106.468,60.

U.C. proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, cpc sostenendo che il maggior importo determinato dalla Corte d'appello fosse dovuto solamente a decorrere dalla data del relativo decreto (11 giugno 2015) o, al più, dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni (gennaio 2014).

Il Tribunale rigettava l'opposizione, mentre la Corte distrettuale, in accoglimento del gravame, stabiliva che il contributo paterno di euro 1.800,00 mensili dovesse essere corrisposto a decorrere dal 14 luglio 2014, data in cui E.C. aveva proposto il reclamo conclusosi con la pubblicazione del titolo esecutivo azionato.

E.C. ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe errato nel non riconoscerle, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, il diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore nella misura stabilita dalla Corte d'appello in sede di reclamo.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e sul punto osserva quanto segue:

a) premesso che l'obbligazione di mantenimento ex art. 148 cod. civ. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre:

- dalla effettiva cessazione della coabitazione – e non dalla proposizione della domanda giudiziale - nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, in quanto solo da questo momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica;

- nell'ipotesi inversa - come nel caso in esame - il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio);

b) nel caso di specie, la decisione del Tribunale per i Minorenni relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario (che non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale) pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto;

c) il reclamo alla Corte d'Appello conserva la natura di revisio prioris instantiae, nonostante che al giudice di secondo grado sia consentito tenere in conto anche elementi sopravvenuti nel corso del giudizio; pertanto, la decisione adottata all'esito del reclamo si sostituisce a quella del Tribunale per i Minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione pronuncia il seguente principio di diritto: "La decisione del Tribunale per i Minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva -dall' effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del Tribunale per i Minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza".

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.8816/2020

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