Assicurazione contro gli infortuni non mortali: da quando decorre la prescrizione

Assicurazione contro gli infortuni non mortali: da quando decorre la prescrizione

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.

Mercoledi 4 Giugno 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11899/2025.

Il caso: Tizio, all'epoca dei fatti studente dell'Istituto Tecnico Commerciale, il 14.11.2009 si feriva ad una mano, rimasta "impigliata" in una porta; l'istituto scolastico frequentato da Tizio aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti.

Invocando tale polizza, Tizio nel 2012 conveniva dinanzi al Giudice di pace la società assicuratrice Alfa, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda; la società assicuratrice proponeva appello; Il tribunale accoglieva il gravame e rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Tizio guarì dalle lesioni il 2.1.2010;

b) da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis);

c) il primo atto interruttivo della prescrizione fu compiuto il 2.7.2012, e quindi dopo lo spirare del termine;

d) irrilevante era la circostanza che il 1.10.2011 Tizio si sottoponeva ad un intervento chirurgico alla mano, in quanto quell'intervento fu eseguito quando erano già consolidati i postumi permanenti.

Tizio ricorre in Cassazione, rilevando che sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitari certificarono la guarigione clinica dell'infortunato, tuttavia contestualmente consigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui Tizio si sottopose il 1.10.2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell'infortunio si sarebbero dovuto considerare "meri postumi non permanenti e non immutabili".

La Cassazione, nel ritenere infondato il motivo, osserva che:

a) il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili: così, ad es., una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente;

b) la tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l'infortunio sia emendabile con interventi d'elezione, dalle scelte del creditore: una interpretazione incoerente con la ratio dell'istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto;

Da ciò discende il seguente principio di diritto: “Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”.



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