Si segnala il provvedimento del Tribunale di Terni del 18 marzo 2020, che, nell'ambito di un procedimento per l'ordine al terzo di corrispondere direttamente all'avente diritto l'assegno di mantenimento non corrisposto dal soggetto obbligato, ha applicato alla procedura la norma che consente la trattazione della causa con il deposito di note scritte e la successiva riserva della decisione, come previsto dall'art. 83 lett. h) del decreto legge “Cura Italia” 18/2020, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27.
Il caso: La sig.ra X chiedeva ordinarsi all’Inps, quale ente preposto alla erogazione della pensione in favore del signor Y, il versamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 307,85, dovutole a titolo di mantenimento in virtù del decreto di omologa adottato dal Tribunale; la ricorrente rilevava che:
- il resistente aveva omesso il versamento dovuto per il mantenimento relativo alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, oltre alla rivalutazione Istat; più in particolare il resistente aveva ritardato costantemente il versamento delle somme dovute, provvedendo ad effettuare sporadici pagamenti a seguito di reiterate sollecitazioni; il resistente era titolare di pensione Inps.
Il sig. Y, nel costituirsi, deduceva che:
- l’omesso pagamento delle mensilità relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 era stato causato da una momentanea difficoltà scaturita dalla necessità di sostenere spese improvvise e non preventivate;
- che, successivamente alla notifica dell’atto di precetto, aveva corrisposto quanto dovuto e che il comportamento tenuto consentiva di escludere dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.
Il Tribunale adito, su istanza di entrambe le parti, procede alla trattazione mediante il deposito di note a fronte della emergenza epidemiologica da Covid-19, e, nello sciogliere la riserva, osserva quanto segue:
a) dalle emergenze documentali può ritenersi provato che a far data dal mese di gennaio 2019 il resistente ha iniziato a corrispondere con alcuni giorni di ritardo il mantenimento e, quindi, non ha corrisposto le somme dovute per le mensilità da settembre a dicembre 2019 fino alla notifica dell’atto di precetto, momento in cui ha sanato il pregresso maturato pacificamente fino al mese di gennaio 2020,
b) per giurisprudenza costante della Cassazione, “l'art. 156, VI comma, c.c., nell’attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell'obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento”;
c) il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento– anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta, come nel caso in esame, legittima,ove idoneo a determinare fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l’emanazione dell’ordine ai terzi, ex art. 156, VI co., c.c., in quanto la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi.
Esito: Il Tribunale ordina al terzo INPS di pagare direttamente alla ex moglie l’assegno di mantenimento.