Vanno poste a totale carico dell’Amministrazione Finanziaria le spese del giudizio promosso da un contribuente avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un debito tributario prescritto.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8272/2020, pubblicata il 29 aprile 2020.
Mercoledi 6 Maggio 2020 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata un contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso una cartella esattoriale ricevuta dall’Agente della Riscossione relativa al mancato pagamento di due annualità di tasse automobilistiche, eccependo l’intervenuta prescrizione.
Il ricorso veniva rigettato relativamente ad una delle due annualità, mentre per l’altra veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In sede di gravame la decisione di primo grado veniva ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale che, in accoglimento dell’appello, compensava le spese ritenendo che si trattava di questioni controvertibili.
La vertenza veniva sottoposta all’esame della Cassazione sul ricorso del contribuente il quale denunciava l’erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale in merito alla compensazione delle spese.
Secondo il ricorrente, la suddetta compensazione era del tutto ingiustificata ed arbitraria avendo la Commissione Tributaria Regionale accolto integralmente l’appello e, quindi, accolto l’eccezione relativa alla prescrizione del credito azionato.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali nell’accogliere il ricorso del contribuente, dopo aver premesso che ai sensi del secondo comma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la compensazione delle spese è possibile solo "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate", hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica - come nella specie, presenza di "questioni controvertibili-" inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017).