Con l’ordinanza n. 8120/2021, pubblicata il 23 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul termine di prescrizione applicabile ai crediti IRPEF, IRAP ed IVA, agli interessi e alle sanzioni derivanti dai predetti crediti erariali.
Giovedi 1 Aprile 2021 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, una contribuente proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale per IRPEF e addizionali regionale IRPEF, notificatole dall’amministrazione finanziaria.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale la quale, pronunciandosi sull’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto prescritto il credito azionato per decorrenza del termine di prescrizione breve quinquennale, non avendo l’amministrazione finanziaria fornito la prova di eventuali atti interruttivi.
La questione giungeva, cosi, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, la quale deduceva la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2946 e 2953 del codice civile, nonché dell'articolo 20 del decreto legislativo 472/1997, ritenendo erronea la decisione impugnata in quanto il termine di prescrizione va sempre ricollegata alla natura del credito azionato e, quindi, al caso di specie era applicabile la prescrizione ordinaria decennale.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali, nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non più al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. ci v. 'per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016).
Quindi hanno concluso gli Ermellini:
1. in via generale, crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., salvo che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali);
2. i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché l’imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella;
3. sono soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997)
4. che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997;
5. agli interessi, trattandosi di obbligazione accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, si applica invece il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 c.c. n. 4, che decorre dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile.
Cassazione civile ordinanza n.8120 2021