Prescrizione dei tributi erariali

Prescrizione dei tributi erariali

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Martedi 3 Novembre 2015

Una questione molto dibattuta in sede di contenzioso tributario è, senza dubbio, quella sulla prescrizione dei tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA, ecc.). In particolare, ci si chiede se il termine di prescrizione del tributo da considerare, a seguito della notifica di una cartella di pagamento che non sia stata oggetto di opposizione, sia quello quinquennale ovvero quello ordinario di dieci anni.

In un precedente articolo avevo manifestato tutta la mia perplessità in merito all’orientamento pro Ufficio da parte di alcune Commissioni Tributarie sul termine di prescrizione dei tributi erariali a seguito di cartella di pagamento notificata e non opposta.

Difatti, secondo alcuni giudici di merito i tributi erariali, una volta notificata la cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione e non impugnata dal contribuente nei termini di legge, seguono la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. che decorre, non diversamente da una sentenza di condanna passata in giudicato, dalla data di notifica della cartella.

Detta ricostruzione non appare, a mio sommesso avviso, per nulla convincente poiché la cartella esattoriale non può in alcun modo essere accostata a un titolo giudiziale avendo la prima, piuttosto, natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e dunque del tutto priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, il termine prescrizionale deve essere quello del credito a cui essa si riferisce.

La questione, in verità, era già stata dibattuta e risolta molto tempo fa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n°285/1968 con cui gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che la norma dell’art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti e cioè solo ed esclusivamente qualora il credito sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato.

Più recente è, senza dubbio, la sentenza della Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite n°25790/2009, che ha ribadito il principio espresso alla fine degli anni 60 e in particolare che "L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione" (Cass. 12263/07).

Recentissima è, inoltre, la pronuncia della Suprema Corte n° 20213/2015 che ha fissato il principio secondo cui “resta comunque che la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che - se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo - non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola”.

Tra le sentenze di merito si segnala la n°698/6/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze che ha annullato delle intimazioni di pagamento e iscrizioni a ruolo poiché notificate oltre i cinque anni dalla precedente cartella di pagamento.

Altra pronuncia, conforme all’orientamento dei giudici di legittimità è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che con la sentenza n° 2634/2014, ha stabilito che “la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione decennale (analogamente Cass. 12263/07). E’, quindi, solo con la sentenza di condanna passata in giudicato che il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, non è più assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione i quali, com’è noto, scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ.; in questo caso il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 5837 del 11/03/2011, Rv. 617262). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale condivisibile giurisprudenza e, quindi, si deve escludere che la cartella di pagamento non opposta sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.”.

Tuttavia, in sede giudiziale, visto l'orientamento "ballerino" da parte dei Giudici di merito (la dimostrazione è data anche da una recente sentenza del Tribunale della Spezia, sent. n°300/2015 che ha riconosciuto l’applicabilità della prescrizione decennale) è sempre importante eccepire in via subordinata la prescrizione delle sanzioni amministrative, poiché anche qualora il giudicante ritenesse di non accogliere le doglianze sulla prescrizione breve dovrà comunque rideterminare gli importi recati nell’avviso di pagamento in quanto le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni!

Avv. Alessandro Sgrò

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