Il credito erariale si prescrive in cinque anni anche senza opposizione alla cartella di pagamento

Il credito erariale si prescrive in cinque anni anche senza opposizione alla cartella di pagamento

Con l’ordinanza n. 930/2018 del 17 gennaio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione, molto attuale, relativa al termine di prescrizione dei crediti erariali.

Venerdi 9 Febbraio 2018

I Giudici di legittimità, con la suddetta ordinanza, hanno confermato il principio statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016 del 17/11/2016, secondo il quale la mancata opposizione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, salvo nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal ricorso per Cassazione proposto da un contribuente avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale con la quale nel rigettare il gravame promosso dal suddetto contribuente aveva affermato che a seguito dell’accertamento definitivo per mancata impugnazione il credito erariale per la riscossione dell’imposta era soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2953, 2946 e 2945 codice civile e dell’art. 5 del d.l. 953/82, come modificato dall’art. 3 d.l. 2/86 convertito dalla legge 60/86, per aver ritenuto la Commissione Tributaria Regionale applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha osservato che:

  1. Le Sezioni Unite, decidendo la questione loro demandata da Cass. n. 1799/2016, si sono pronunciate sull'interpretazione da dare all’art. 2953 c.c. con riguardo specifico all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via;

  2. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, la stessa Corte di Cassazione pur ritenendo "indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ha precisato che questo "non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione". Tale scadenza, però, "non può certamente comportare l'applicazione l’art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perchè, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione" "oltre a mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori";

  3. Di conseguenza la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.;

  4. Il suddetto principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

  1. la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato con conseguente applicazione della prescrizione decennale prevista dall’articolo 2953 c.c. (Cass. 2634/2014; Cass. 11941/2012; Cass. Sez. Un. 25790/2009).

Sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza del contribuente ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 930 del 17/01/2018

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