Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 930 del 17/01/2018

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Venerdi 9 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21244/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -f contro

REGIONE LAZIO, EQUITALIA AGENTE PER LA RISOCOSSIONE SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 722/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIOANLE di ROMA, depositata l'11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

S.S. propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettando l'appello proposto dal contribuente, ha stabilito che il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, non ancora maturato poichè la cartella di pagamento era stata notificata in data 11.04.2007 ed il sollecito di pagamento il 14.06.2010.

Le parti intimate Equitalia Sud S.p.a e Regione Lazio non si sono costituite.

La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e D.L. n. 953 del 1982, art. 5, come modificato dal D.L. n. 2 del 1986,art. 3, convertito dalla L. n. 60 del 1986, per aver la C.T.R. ritenuto applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo la questione loro demandata da Cass. n. 1799/2016, si sono pronunciate sull'interpretazione da dare all'art. 2953 c.c., con riguardo specifico all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. ...

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