Corte di cassazione: non esiste una correlazione tra vaccini e autismo

Commento all’Ordinanza Sez. lavoro n. 29583 del 11.12.17.
Corte di cassazione: non esiste una correlazione tra vaccini e autismo

La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro - Ordinanza n. 29583 del 11.12.17) smentisce ancora una volta quella che sta diventando una delle maggiori e più pericolose fake news a livello mondiale: la correlazione tra vaccini ed autismo.

Giovedi 8 Febbraio 2018

Tale correlazione fu avanzata per la prima volta dal medico inglese Andrew Wakefield per ragioni del tutto fraudolente che gli causarono la radiazione dall’Ordine dei medici inglese. Si scoprì infatti che Wakefield era stato pagato per alterare i risultati di uno studio medico al fine di supportare una serie di cause giudiziarie intentate da un avvocato contro le case farmaceutiche produttrici dei vaccini e che inoltre proprio lui aveva brevettato un sistema di vaccini separato per sostituire il trivalente che aveva additato come causa dell'autismo.

Pur tuttavia, nonostante innumerevoli studi clinici indipendenti che hanno più volte smentito le tesi di questo ex dottore, molti genitori, preoccupati più dall’infinitesimale possibilità di reazioni collaterali della vaccinazione che della più concreta possibilità di danni derivanti proprio dalla malattia che il vaccino debella, si rivolgono oggi alla Magistratura al fine di dirimere le controversie insorte tra essi sulla necessità o meno di vaccinare i propri figli o, in caso di sindrome autistica, di vedersi riconosciuto un risarcimento dalla casa produttrice (e dal Ministero della Salute) data la presunta correlazione di causa/effetto.

Nel caso che ci interessa, il Tribunale di Milano prima e poi nel 2011 la Corte d’Appello, avevano negato una domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per danni vaccinali (previsto dalla L. n. 210 del 1992) avanzata da due genitori di un bambino autistico che ritenevano che tale patologia fosse direttamente conseguenziale alle vaccinazioni somministrategli (antitetano ed antidifterica, antipolio, antiepatite B, antimorbillo, antiparotite e antirosolia).

Il Giudice di Appello, pur applicando principio di equivalenza delle concause determinative dell’evento, aveva affermato che il trattamento vaccinale non poteva essere considerato quale possibile concausa della sindrome autistica di cui era affetto il figlio, essendo da condividere quanto affermato dal CTU incaricato nel giudizio di primo grado secondo il quale andava “escluso che l'odierno ricorrente avesse sviluppato un quadro di encefalite post vaccinica e che la sindrome autistica potesse qualificarsi come complicanza derivata dalla somministrazione dei vaccini” stante anche il fatto che le più recenti ricerche mediche ponevano all’origine dell’autismo un “processo di natura genetica e biochimica” a “fortissima componente genetica pur se a determinismo multifattoriale”.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza citata, ha interamente condiviso gli argomenti del Giudice di primo e di secondo grado in merito alla valutazione dell’esistenza del nesso causale sulla base della “ragionevole probabilità scientifica” rilevando che “non era risultato accertato, nella fattispecie dedotta in giudizio, in base a criteri di probabilità scientifica, l'incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore e la sindrome autistica diagnosticatagli"

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Ordinanza n. 29583 del 11/12/2017

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