Cassazione civile Sez. lavoro Ordinanza n. 29583 del 11/12/2017

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Giovedi 8 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -

Dott. TORRICE Amalia - rel. Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14082-2012 proposto da:

R.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE LAZZARINI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 498/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2011 R.G.N. 958/2009.

Svolgimento del processo

che la Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 498 in data 28/5/2011, ha rigettato l'appello proposto da P.M. e R.A., in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul minore R.V., nei confronti della sentenza che aveva respinto la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992 in relazione alla menomazione dell'integrità psico-fisica (disturbo generalizzato dello sviluppo) subita dal figlio e che assumevano dipendente causalmente dalle vaccinazioni somministrate (antitetano ed antidifterica, antipolio, antiepatite B, trivalente - antimorbillo, antiparotite e antirosolia);

che la Corte territoriale, ritenuta l'applicabilità del principio di equivalenza delle concause determinative dell'evento, ha affermato che il trattamento vaccinale non poteva essere identificato come concausa della sindrome autistica da cui era affetto il minore R.V. perchè il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva accertato che non era emerso che il minore all'età di 14 mesi avesse sviluppato un quadro di encefalite post vaccinica ed aveva, quindi, escluso, che la sindrome autistica potesse qualificarsi come complicanza post-vaccinica e che secondo le più recenti ricerche mediche, all'origine dell'autismo vi è un "processo di natura genetica e biochimica" e che si tratta di una patologia a fortissima componente genetica, pur se a determinismo multifattoriale; che non era decisivo condividere l'affermazione della eziologia genetica dell'autismo occorrendo, invece, accertare, in base ai criteri di probabilità scientifica, l'incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni per l'insorgenza della sindrome autistica, così da poterne inferire il nesso causale tra la prima e le vaccinazioni somministrate; ...

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