Le sanzioni amministrative per il rapporto tributario di società ed enti con personalità giuridica sono a esclusivo carico di queste, non essendo le stesse applicabili agli amministratori, neppure a quelli di fatto.
Giovedi 8 Febbraio 2018 |
Massima:
Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è "gestita" da un amministratore di fatto. Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto.
Osservazioni.
La Suprema Corte si rifà ai criteri di interpretazione letterale, di specialità e di successione nel tempo, e richiama una precedente decisione che ha trattato, seppure indirettamente, il tema.
In estrema sintesi, la Cassazione rigetta la tesi dell'Agenzia delle Entrate che riteneva che la previsione di riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni non faccia venir meno il concorso di persone nell'illecito tributario amministrativo con riferimento all'amministratore di fatto: per l'Agenzia, l'art. 7 del Decreto legge n. 269/2003 si riferisce solo ai legali rappresentanti e agli amministratori legittimi delle persone giuridiche.
E, infatti, così si esprime: «Invero, l'art. 7 dl. n. 269 del 2003, rubricato significativamente «Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», dispone, al primo comma, che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», e, al terzo comma, che «Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.».
Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto.
Né una soluzione diversa può essere desunta dall'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all'art. 9 cit., e, dall'altro, prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 solo «in quanto compatibili». Nel medesimo senso, del resto, si pone, sia pur indirettamente, un precedente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9122 del 23/04/2014, Rv. 630689/01)».
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 9122/2014
Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Vigente al: 30-01-2018
Art. 9 - Concorso di persone
1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
Vigente al: 30-01-2018
Art. 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.