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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9889-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 07/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. CORBO ANTONIO.
1. Con sentenza depositata in data 7 marzo 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, accogliendo parzialmente l'appello di C.G., ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato il medesimo al pagamento di sanzioni pecuniarie relative al rapporto fiscale proprio della società Glamour Car s.r.l., di cui egli era ritenuto l'amministratore di fatto.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato l'appello proposto dal C. osservando che, a norma del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe l'Avvocatura Generale dello Stato per l'Agenzia delle Entrate, articolando un motivo.
Con il motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo riguardo alla corretta applicazione della sanzione. ...
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