La notifica a mezzo posta fa piena prova fino a querela di falso

La notifica a mezzo posta fa piena prova fino a querela di falso

Al fine di contestare la notificazione di un atto eseguito a mezzo del servizio postale è necessario proporre la querela di falso in quanto la relazione di notifica fa piena prova delle dichiarazioni attinenti all’attività svolta dall’agente postale e all’identità del destinatario.

Mercoledi 7 Febbraio 2018

Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 2486/2018 della Corte di Cassazione pubblicata il 1 febbraio scorso.

IL CASO: La vicenda in commento trae origine dall’appello promosso avverso la sentenza di primo grado da parte del convenuto che era rimasto contumace nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale. Secondo l’appellante, la sentenza di primo grado era nulla in quanto la notifica dell’atto di citazione doveva considerarsi inesistente.

La Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile ritenendo la sentenza impugnata immune da censure relativamente alla dichiarazione di contumacia del convenuto, che aveva rifiutato la consegna dell’atto e pertanto il rifiuto equivaleva a notifica eseguita personalmente come previsto dall’articolo 138 c.p.c.

L’appellante soccombente proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli articoli 139, 115, 116 c.p.c. e vizi di motivazione.

Secondo il ricorrente nella sentenza di appello, nonostante le specifiche contestazioni, i giudici di secondo grado non avevano spiegato su quali presupposti era stata dedotta la dichiarazione del portalettere circa il rifiuto a ricevere l’atto, in quanto il destinatario abitava in luogo diverso da quello dove era stata eseguita la suddetta notifica e pertanto il rifiuto di ricevere l’atto era stato operato da altro soggetto e non dal destinatario dell’atto.

LA DECISIONE: I Supremi Giudici della Corte di Cassazione, hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso sulla scorta delle seguenti considerazioni:

  1. Qualora il rifiuto fosse stato operato da altri, nella relazione di notifica il portalettere avrebbe dovuto indicare le generalità del soggetto e svolgere gli ulteriori incombenti previsti dalla legge;

  2. L’attività di notificazione degli atti delegata legittimamente dagli Ufficiali Giudiziari all’agente postale prevista dall’art. 1 della legge 890/1982, ha la stessa fede privilegiata dell’attività svolta direttamente dall’ufficiale giudiziario ed ha lo stesso contenuto, essendo tenuto, ai fini della validità della notifica a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle proprie generalità;

  3. Conseguentemente, la relata di notifica di un atto eseguita da parte dell’agente postale ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014).

  4. Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto proporre la querela di falso, non avendo nessuna rilevanza la circostanza relativa alla residenza anagrafica in luogo diverso da quello dove è stata eseguita la notifica.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 2486 del 01/02/2018

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