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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19731/2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO DE GRENET 145, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE CILLIS, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANASTASIA FORMICHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GRISOLIA;
- controricorrente -
avverso la semenza n. 1/2015 della CORTE D'APPELLO) di CATANZARO, depositata il 02/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
C.G. propone ricorso per cassazione contro V.P., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro, posto che la decisione del primo giudice era immune da censure quanto alla declaratoria di contumacia del C., che aveva rifiutato la consegna dell'atto il che equivaleva a notifica eseguita personalmente.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 139, 115 e 116 c.p.c., e vizi di motivazione richiamando la decisione impugnata e lamentando che, a fronte delle specifiche contestazioni, la stessa non aveva spiegato su quali presupposti era stata dedotta la dichiarazione del portalettere circa il rifiuto del C. a ricevere l'atto, abitando altrove, per cui il rifiuto era avvenuto da altro soggetto.
La controricorrente eccepisce che l'appello era tardivo in quanto notificato il 26.4.2014 rispetto a sentenza del 17.1.2013.
Il ricorso è manifestamente infondato. ...
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