Il genitore affidatario ha un diritto iure proprio sull'assegno versato dall'ex per il figlio

A cura della Redazione.
Il genitore affidatario ha un diritto iure proprio sull'assegno versato dall'ex per il figlio

Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma secondo, n. l), cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest'ultimo un diritto iure proprio su tali somme.

Giovedi 4 Dicembre 2025

Così ha deciso la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37354/2025.

Il caso: la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno, con cui Mevia era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. l, cod. pen. (“... è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.....1) malversa(4) o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;...).

La Corte Distrettuale accertava che Mevia, ottenuta la materiale disponibilità delle somme di denaro, corrisposte mensilmente da Tizio per il mantenimento del figlio, non le aveva destinate, quantomeno non integralmente, come avrebbe dovuto, al soddisfacimento delle esigenze del figlio. Rireneva quindi integrato, il reato di malversazione dei beni del figlio minore.

Il difensore di Mevia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, evidenzia quanto segue:

a) il reato de quo postula che la condotta abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare: ciò che, nel caso di specie, non è ravvisa bile;

b) alla contribuzione del genitore obbligato, infatti, corrisponde un diritto iure proprio del genitore affidatario, senza che possano prospettarsi un obbligo di rendiconto e la titolarità del bene in capo al figlio minore;

c) qualora la condotta del genitore affidatario risulti inadeguata rispetto all'interesse del figlio, potrebbe configurarsi, a carico di tale genitore, il reato di violazione dell'obbligo di assistenza, nelle sue varie declinazioni, oppure potrebbero prospettarsi una incuria e una negligenza tali da tradursi in condotta pregiudizievole, a cui potrebbero conseguire provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale;

d) in nessun caso, però, con riguardo alla gestione delle somme, oggetto di contribuzione da parte del genitore non affidatario, potrebbe ravvisarsi l'ipotesi della malversazione o dilapidazione di beni del minore;

e) è orientamento consolidato che non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma secondo, n. l), cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest'ultimo un diritto iure proprio su tali somme.

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