Titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo poi annullato e azione di ripetizione dell’indebito

Titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo poi annullato e azione di ripetizione dell’indebito

Con la sentenza n. 14601/2020, depositata il 9 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tipo di azione esperibile da parte di un debitore per richiedere la ripetizione delle somme incassate dal creditore nel caso in cui dopo aver subito un’esecuzione sulla scorta di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo, successivamente tale titolo venga annullato.

Venerdi 17 Luglio 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata un condominio proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ottenuto nei suoi confronti da un professionista per il recupero delle proprie spettanze professionali.

Nel corso del giudizio di opposizione, in virtù del suddetto decreto ingiuntivo, il professionista procedeva con due pignoramenti nei confronti del condominio. L’opposizione veniva parzialmente accolta dal Tribunale il quale riduceva l’importo ingiunto. La decisione di primo grado veniva confermata in sede di appello.

Al fine di poter recuperare la differenza tra la somma corrisposta in sede esecutiva e quella rideterminata dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il condominio chiedeva ed otteneva a sua volta un decreto ingiuntivo nei confronti del professionista. Avverso il suddetto decreto, il professionista interponeva opposizione. Tale ultimo giudizio si concludeva con il rigetto dell’opposizione e in sede di gravame la Corte di Appello, poiché il professionista nelle more aveva provveduto alla restituzione delle somme ingiunte, revocava il decreto ingiuntivo dichiarando cessata la materia del contendere.

La vertenza veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal professionista, il quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, sostenendo che la definitività dell’ordinanza di assegnazione, atto conclusivo del procedimento esecutivo, è incompatibile con la revocabilità della stessa nonché con qualsiasi azione autonoma di restituzione, dovendo riconoscersi quale unico rimedio la tempestiva opposizione agli atti esecutivi.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato rigettato dalla Cassazione la quale sul punto ha enunciato il seguente principio di diritto “soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell’espropriazione forzata legittima il debitore che l’abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.14601/2020

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