La Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020 interviene in materia di obblighi dei nonni a contribuire al mantenimento dei nipoti ricorrendo determinate condizioni.
Giovedi 16 Luglio 2020 |
Il caso: La Corte di appello di Perugia confermava la decisione del Tribunale che aveva condannato Tizio, un ascendente paterno del minore Caio, disabile, al versamento di 130 euro al mese quale contributo al mantenimento del nipote da versarsi alla madre.
Tizio ricorre in Cassazione, denunciando la erroneità della decisione della Corte distrettuale per violazione e falsa applicazione dell'art. 316 bis c.c. Nonché dell'art. 2697 c.c in quanto:
a) la madre non aveva mai dimostrato lo stato di bisogno e tantomeno l'incapacità di provvedere da sola ai bisogni primari del figlio considerato che lavorava stabilmente e conviveva con il figlio presso i suoi genitori;
b) la madre non aveva neppure dimostrato di non poter incrementare il proprio reddito; peraltro risultava che il padre lavorava come addetto accoglienza clienti presso una ditta di investigazioni.
Per la Suprema Corte il ricorso deve essere rigettato, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
- l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori -, è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole;
- nel caso in esame, la situazione economica della madre, che guadagna circa 1.100,00 euro mensili, è stata ritenuta insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita;
- la madre peraltro ha documentato l'impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, che non ha mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio; tutti accertamenti che non possono esser posti in discussione durante il giudizio di legittimità e che dunque valgono così come accertati nella fase di merito.