Mantenimento: non sempre ai genitori inadempienti devono subentrare i nonni

Mantenimento: non sempre ai genitori inadempienti devono subentrare i nonni

Se il padre non versa l’assegno dovuto per il mantenimento dei figli minorenni la madre, ove sia in grado di provvedervi da sola, non può chiedere la corresponsione degli alimenti ai suoceri la cui obbligazione nei confronti dei nipoti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori.

Giovedi 14 Giugno 2018

Lo stabilisce la Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018, in un giudizio riguardante la possibilità per i genitori di richiedere un contributo economico ai nonni per il mantenimento dei nipoti.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli spetta primariamente ed integralmente ai genitori e solo in via sussidiaria ed eventuale anche agli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., ed esclusivamente quando questi siano nella assoluta impossibilità di provvedere ai basilari bisogni dei figli.

Qualora ricorra tale presupposto, il mantenimento dei nipoti dovrà essere ripartito in proporzione alle capacità economico-patrimoniali dei nonni.

Ne consegue anche che, qualora solo uno dei due genitori non possa o non voglia rispettare i propri doveri di mantenimento nei confronti dei figli, l’altro è tenuto, nel superiore interesse della prole, a fronteggiare tale inerzia innanzitutto con proprie risorse patrimoniali e reddituali, sfruttando tutte le proprie capacità lavorative e solo dopo invocare l’aiuto dei nonni i quali però, subentrando ai genitori privi di mezzi, non assumono un’obbligazione diretta nei confronti dei nipoti, ma si limitano a fornire -per quanto possibile- i mezzi per il loro sostentamento ai genitori inadempienti.

In precedenza la Corte di Cassazione aveva ribadito più volte che l’obbligo di mantenimento da parte dei nonni sussiste solo se c’è un’impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori, se manchi in capo ad essi ogni risorsa economica e se vi sia un’omissione volontaria di entrambi o uno di essi e l’altro non abbia disponibilità economiche.

In conclusione, l’art. 316 bis c.c. non ha carattere coercitivo e l’onere di mantenimento imposto ai nonni non può costituire un obbligo diretto nei loro confronti ma va inteso come una sorta di aiuto alla famiglia, un sostegno, il cui fondamento risiede nei principi generali di solidarietà familiare e di tutela dei figli che dunque non deve trasformarsi nel principale contributo alla crescita della prole e in una forma di esonero dalla responsabilità genitoriale.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 10419 del 02/05/2018

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