Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 10419 del 02/05/2018

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Giovedi 14 Giugno 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22474/2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IDA FRANCESCA SIRIANNI;

- ricorrente -

contro

R.M., T.T., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CATERINA VARVAGLIONE;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 808/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

la sig.ra B.E. convenne in giudizio i sig.ri R.M. e T.T., nonni paterni dei suoi figli minori Ro.Ma. e N., per la corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi, ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura di Euro 700,00 mensili a far data da luglio 2008;

i convenuti resistettero e il Tribunale di Lamezia Terme li condannò al pagamento degli alimenti nella misura di 300,00 mensili a decorrere dal luglio 2009, data della domanda, nonchè alle spese di lite;

la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame dei soccombenti rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;

premessa la natura sussidiaria dell'obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, la Corte ha ritenuto che non era stata offerta dall'attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell'obbligazione alimentare: nè, cioè, dell'incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l'appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito; nè della capacità degli appellanti di far fronte all'obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione del sig. R. di Euro 1.500,00 mensili; ...

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