Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22474/2015 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IDA FRANCESCA SIRIANNI;
- ricorrente -
contro
R.M., T.T., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CATERINA VARVAGLIONE;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 808/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Rilevato che:
la sig.ra B.E. convenne in giudizio i sig.ri R.M. e T.T., nonni paterni dei suoi figli minori Ro.Ma. e N., per la corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi, ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura di Euro 700,00 mensili a far data da luglio 2008;
i convenuti resistettero e il Tribunale di Lamezia Terme li condannò al pagamento degli alimenti nella misura di 300,00 mensili a decorrere dal luglio 2009, data della domanda, nonchè alle spese di lite;
la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame dei soccombenti rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
premessa la natura sussidiaria dell'obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, la Corte ha ritenuto che non era stata offerta dall'attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell'obbligazione alimentare: nè, cioè, dell'incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l'appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito; nè della capacità degli appellanti di far fronte all'obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione del sig. R. di Euro 1.500,00 mensili; ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter