Nell'ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020 la Corte di Cassazione specifica di quali crediti il giudice debba tener conto nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, qualora altri creditore siano intervenuti nella procedura successivamente all'istanza.
Mercoledi 15 Gennaio 2020 |
Il caso: Un debitore esecutato, in data 26 settembre 2014 faceva richiesta di conversione del pignoramento ex art. 495 cod. proc. civ.; il giudice dell'esecuzione fissava per il giorno 27 novembre 2014 l'udienza per provvedere sull'istanza, mentre nelle more, in data 31 ottobre 2014, nel processo esecutivo interveniva anche la società IT. s.p.a.
Il giudice dell'esecuzione, nel determinare le somme dovute per la conversione del pignoramento, teneva in conto anche il credito della IT. s.p.a.
Contro l'ordinanza il debitore esecutato proponeva opposizione, sostenendo che l'intervento fosse tardivo o comunque dovesse considerarsi irrilevante ai fini della istanza di conversione.
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e disponeva per la prosecuzione del giudizio; il debitore introduceva nel merito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, a conclusione del quale il Tribunale rigettava l'opposizione.
Il debitore esecutato ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso, osservando quanto segue:
nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza, fino all'udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l'ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.
diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l'ordinamento non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilità di liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo: la conversione del pignoramento, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza, determinando l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti;
peraltro, l'intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all'istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all'udienza fissata per provvedere su di essa, non incide ex post sull'ammissibilità della domanda: la commisurazione dell'importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l'istanza di conversione del pignoramento va rapportata all'ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell'istanza medesima;
dei crediti successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.
Cassazione civile ordinanza n.411/2020