La Corte di Cassazione nella sentenza n. 124/2020 si pronuncia in merito all'efficacia come atto interruttivo della prescrizione di un atto di citazione dichiarato nullo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Giovedi 16 Gennaio 2020 |
Il caso: La Corte d'Appello confermava la decisione del tribunale che aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e per aver ritenuto l'inefficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell'atto di citazione dichiarato nullo, con conseguente efficacia interruttiva solo dalla disposta rinnovazione dell'atto di citazione nel corso del 2014, a seguito di ordinanza del Tribunale.
Gli attori ricorrono in Cassazione, rilevando che:
a) l'atto di citazione ha efficacia interruttiva in base all'art. 2943, comma 4, cod. civ. in quanto valido atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.;
b) l'efficacia interruttiva può quindi essere affermata con riferimento all'avvio per notifica della citazione il 03/07/2013: in tal caso sarebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente, secondo la sentenza di appello, dal 17/11/2008, data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Ferrara.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata;sul punto rileva che:
l'esame dell'atto di citazione originario, (prima che ne fosse disposta l'integrazione, nel corso dell'anno 2014, da parte del Tribunale), consente di ravvisare gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto esso contiene richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente, sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo, indicati nei responsabili della revisione e dei dipendenti delle società di revisione;
l'atto di citazione, notificato pacificamente a tutti i contraddittori, aveva i requisiti necessari e sufficienti per poter valere quale atto di costituzione in mora e, quindi, quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ.;
per orientamento costante, “l'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore”
Cassazione civile sentenza n.124/2020