La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 378 del 9 gennaio 2020, ritiene integrarsi il reato di violenza sessuale ai sensi del terzo comma dell'art. 609-bis c.p. nell'ipotesi in cui la persona offesa, colta di sorpresa, sia stata afferrata dal vicino di casa e attirata in un abbraccio non voluto.
Mercoledi 15 Gennaio 2020 |
Il caso: La Corte d'Appello confermava la sentenza del g.u.p. che, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciuta l'attenuante ex art. 609 bis terzo comma c.p. (che recita “nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”), aveva condannato D.C. per il delitto di violenza sessuale commesso in danno di una vicina di casa.
Nel corso del giudizio, era risultato che la donna, mentre stava tendendo la mano per salutare l'imputato, era stata improvvisamente afferrata per un braccio ed attirata in un abbraccio con contatto fisico tra i corpi; la donna, colta di sorpresa, non aveva potuto difendersi.
D.C. ricorre in Cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ravvisare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato de quo: per il ricorrente non vi sarebbero i requisiti della violenza e dell'assenza di consenso da parte della persona offesa.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in tema di violenza sessuale ribadisce che:
a) l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso;
b) per la configurabilità del reato ex art. 609-bis c.p. non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo, così ponendola nell'impossibilità di difendersi, come nel caso in esame.