La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 660 del 10 gennaio 2020 si pronuncia in merito all'applicabilità o meno della esimente della particolare tenuità del fatto qualora la persona offesa sia stata accompagnata al Pronto Soccorso dalla persona che le ha arrecato le lesioni.
Il caso: Il Procuratore generale presso la Corte di Appello ricorre in Cassazione per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale ha assolto , per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., C.R. dal reato di lesioni personali allo stesso ascritte per aver dato una spinta alla moglie, M.S., la quale, cadendo, riportava “la frattura dello zigomo sx e della parte laterale del seno mascellare sx”; tali lesioni avevano richiesto un intervento chirurgico.
Per il P.G., il Tribunale ha errato nel valutare come elemento positivo solo il fatto che l'imputato aveva accompagnato la persona offesa al Pronto Soccorso, senza svolgere una valutazione complessiva della condotta, che aveva prodotto un danno non esiguo.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato, sulla base delle seguenti considerazioni:
per orientamento delle Sezioni Unite, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il relativo giudizio richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ex art. 133 primo comma c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo;
il giudizio pertanto riguarda la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell'attività criminosa al fine di riscontrare se l'incidenza lesiva, insita nel fatto, sia talmente esigua da non meritare punizione;
il Tribunale in primo grado non ha svolto tale valutazione: ha ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, l'entità del danno e del pericolo, che pure nella fattispecie risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia (la donna aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico), e della durata della stessa;
peraltro, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., non rileva la condotta “post delictum”: nessun valore ha quindi la circostanza che l'imputato abbia accompagnato la moglie al Pronto Soccorso.
Esito: annullamento della sentenza con rinvio