I poteri sospensivi dell'esecuzione già iniziata del giudice dell'opposizione al precetto

I poteri sospensivi dell'esecuzione già iniziata del giudice dell'opposizione al precetto

Con la sentenza n. 26285 del 17 ottobre 2019 la Corte di Cassazione ha, con una ampia e articolata motivazione, chiarito i rapporti tra opposizione al precetto e opposizione all'esecuzione proposte avverso il medesimo titolo esecutivo.

Mercoledi 23 Ottobre 2019

Il caso: Una società otteneva, nei confronti di un Condominio, un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. per il pagamento di fatture inevase; in data 12 agosto 2010 notificava al Condominio il titolo esecutivo unitamente ad un atto di precetto per il pagamento dell'importo di euro 6.332,15; il Condominio effettuava un pagamento parziale, residuando un saldo di euro 392,20.

Per la riscossione forzata di tale importo, in data 17 settembre 2010 la società notificava al Condominio un atto di pignoramento presso terzi.

Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2010, il Condominio opponeva il precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., convenendo la società innanzi al Tribunale: a sostegno dell'opposizione deduceva di aver già provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

La società creditrice si costituiva in giudizio ed eccepiva che, essendo stato nel frattempo notificato l'atto di pignoramento, l'opposizione si sarebbe dovuta proporre ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., cioè con ricorso al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente; pertanto, il giudice investito dell'opposizione a precetto era carente di potere a pronunciarsi sulla domanda dell'opponente.

Il Condominio replicava che la notificazione dell'atto di pignoramento si era perfezionata nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., soltanto in data 28 settembre 2010, quando l'atto di citazione in opposizione a precetto era stato già notificato.

Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari della creditrice, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo; la società proponeva reclamo ex art. 669 -terdecies cod. proc. civ., denunciando l'abnormità di un provvedimento adottato da un giudice asseritamente privo di potere, ma il gravame veniva rigettato.

Nel frattempo, ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il Condominio proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Milano. Il giudice dell'esecuzione, prendendo atto della sospensione del titolo esecutivo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto, sospendeva la procedura esecutiva ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ. e assegnava alle parti un termine per l'introduzione del giudizio di merito.

La società introduceva quindi il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Milano, competente per valore, al quale chiedeva

- di dichiarare l'inesistenza giuridica o comunque la nullità del (primo) provvedimento di sospensione del titolo esecutivo (adottato ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.)

- di revocare, invece, il (secondo) provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

Le domande venivano respinte. La società appellava la decisione e il Tribunale, in funzione di giudice di appello, dichiarava la litispendenza “riguardando il primo di tali processi - instaurato successivamente all'altro - la medesima opposizione all'esecuzione oggetto del secondo».

La società propone ricorso per Cassazione.

Senza voler riportare in questa sede le complesse argomentazioni svolte in sentenza, si espongono qui di seguito i principi di diritto enunciati dalla Corte su due problematiche principali:

a) il rapporto fra l'opposizione a precetto (o, più genericamente, pre-esecutiva), proposta a norma del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., e l'opposizione all'esecuzione, avanzata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo;

b) come si ripartisce tra il giudice dell'opposizione al precetto e quello dell'opposizione all'esecuzione il potere di adottare provvedimenti interinali di carattere sospensivo.

La Suprema Corte, quanto al punto sub a), così statuisce:

1) Sussiste litispendenza fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, e sempre ché le cause pendano innanzi a giudici diversi.

2) invece, nell'ipotesi in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. Civ. ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima". ;

3) ovvero, qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. Civ.;

4) tanto che vi sia litispendenza, poiché le cause sono proposte davanti a giudici diversi, quanto che vengano riunite perché pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione nel merito per le medesime ragioni poste a fondamento dell'opposizione a precetto si risolve in un'attività processuale improduttiva di effetti pratici:

- nel primo caso, l'opposizione all'esecuzione dovrà essere definita in rito, mediante la declaratoria di litispendenza e la cancellazione dal ruolo;

- nell'altro caso, il giudice dovrà trattare solo la prima delle due opposizioni (quella a precetto), a meno che questa non risulti improcedibile e venga quindi meno l'ostacolo alla trattazione della seconda.

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Quanto al punto sub b), questi i principi di diritto enunciati dalla Corte:

1) il giudice dell'opposizione a precetto (c.d. opposizione preesecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto dell'attuazione del pignoramento o, comunque, dell'avvio dell'azione esecutiva, sicché l'ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab esterno la sospensione ex artt. 623 e 626 cod. proc. civ. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate;

2) il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell'opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell'esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione;

3) qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato;

4) qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. Civ; il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l'opposizione a precetto";

5) qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies cod. proc. civ. - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell'opposizione preesecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo;

6) infatti, l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza;

7) qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di petitum e la causa petendi fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. per l'introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui art. 289 cod. proc. civ., chiedendo che in quella sede sia accertata l'insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza;

8) infatti, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., né il regolamento di competenza.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.26285/2019

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