Pignoramento: “possesso vale titolo” anche per le autovetture.

Pignoramento: “possesso vale titolo” anche per le autovetture.

Il principio “possesso vale titolo” si applica anche alle autovetture. Pertanto, in ossequio del suddetto principio, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario rinviene un veicolo nella disponibilità del debitore esecutato può legittimamente procedere al pignoramento.

Giovedi 24 Ottobre 2019

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26327/2019, pubblicata il 17 ottobre scorso.

IL CASO: La vicenda trae origine dal pignoramento di un’autovettura eseguito dall’ufficiale giudiziario presso un autosalone su richiesto di un creditore di quest’ultimo.

Avverso il suddetto pignoramento veniva proposta opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. da parte del proprietario del bene pignorato, il quale deduceva la sua illegittimità essendo stata l’autovettura pignorata da lui acquistata alcuni mesi prima e poiché aveva successivamente cambiato idea l’aveva lasciata presso l’autosalone in conto vendita e che in attesa che quest’ultimo trovasse un nuovo acquirente le era stata concesso in uso un auto di cortesia.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione, ritenendo corretto il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, ha rigettato il ricorso ribadendo il principio secondo il quale la trascrizione dell’atto di vendita di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è un requisito di validità ed efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, in quanto la trascrizione non ha valore costitutivo, essendo invece un mero strumento legale di pubblicità e di tutela al fine di dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.

Pertanto, gli autoveicoli possono essere validamente venduti con la semplice forma verbale consensuale e la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Una volta eseguito il pignoramento, secondo i giudici di legittimità, incombe sul terzo che sostiene di essere il proprietario del veicolo pignorato dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso in virtù di un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio.

Ai fini dell’assolvimento del suddetto onere, hanno continuato gli Ermellini, non è sufficiente al terzo opponente invocare le risultante del PRA, essendo le stesse solo dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo, ma non anche del titolo diverso da ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato.

La trascrizione dell'atto di vendita in favore dell'opponente ha, secondo la Cassazione, un valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito insieme ad ogni altro elemento di prova.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26327/2019

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