La Suprema Corte si pronuncia sull'ingiustificata riduzione dell’assegno di mantenimento

Avv. Federica Ascione.
La Suprema Corte si pronuncia sull'ingiustificata riduzione dell’assegno di mantenimento

Con l’ordinanza n. 7134/2020, depositata il 13/3/2020, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del mantenimento dei figli, laddove entrambi i coniugi abbiano redditi equivalenti.

Venerdi 27 Marzo 2020

E’ stata così cassata, con rinvio, una sentenza della Corte di Appello che aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento a carico del padre di una bambina.

La vicenda, in particolare, riguarda l’azione giudiziaria intrapresa da una madre che si era rivolta al Tribunale per ottenere l’adozione di tutti quei provvedimenti necessari per disporre l’affidamento della figlia, di definire il diritto di visita del padre e d'imporre a questo genitore di versare € 850,00  mensili per il mantenimento della figlia, nata da una relazione extraconiugale.

Il giudice fissava l'assegno di mantenimento per la stessa in € 700 mensili, che il padre doveva corrispondere a partire dalla data della sentenza, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi nella stessa misura. La Corte d'Appello riformava la sentenza, riducendo l’importo dovuto dal padre ad € 400, a decorrere dalla domanda, in quanto, secondo la prospettazione data in sentenza, la figlia avrebbe percepito un assegno mensile, pari ad € 1.400, ritenuto eccessivo per le sue necessità.

Avverso la pronuncia della Corte di Appello, la donna decideva di ricorrere in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.337 ter e 316 bis del codice civile, per avere la Corte di Appello arbitrariamente diminuito la cifra del mantenimento, ignorando i criteri fissati per legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.

Non solo, nel ricorso veniva altresì denunciato come tale riduzione avrebbe leso il principio in base al quale i figli naturali devono essere equiparati ai figli legittimi; l’uomo, infatti, versava al figlio legittimo un assegno mensile di € 1000.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso valutando la motivazione della Corte d’Appello al di sotto del minimo costituzionale e pertanto inidonea a giustificare una corretta applicazione dei parametri normativi fissati in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Preliminarmente, gli Ermellini precisavano che la Corte d’Appello, ritenendo eccessivo l’ammontare del mantenimento riconosciuto alla figlia, non aveva dato applicazione ai principi vigenti in materia.

L'art. 337 ter, comma 4 del codice civile stabilisce, infatti che: "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

·         le attuali esigenze del figlio,

·         il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,

·         i tempi di permanenza presso ciascun genitore,

·         le risorse economiche di entrambi i genitori,

·         la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".

La sentenza impugnata emessa dalla Corte d'Appello aveva di fatto ignorato i predetti criteri, in particolare, quello che stabilisce che il contributo al mantenimento deve essere stabilito in base alle risorse economiche di ciascun genitore. Per cui se i redditi si equivalgono, deve equivalersi anche la misura dell'assegno di mantenimento per i figli.

Da qui la decisione dell’ordinanza n.7134/2020 di accogliere il ricorso della madre,  cassando la sentenza impugnata e rinviandola alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese.

Allegato:

Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 13 marzo 2020  n. 7134

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