Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 13 marzo 2020  n. 7134

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Venerdi 27 Marzo 2020
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20217-2018 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta' genitoriale sulla minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 278/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, del 28 marzo 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO CHE:

(OMISSIS), premesso di avere avuto una figlia ( (OMISSIS), nata il (OMISSIS), da una relazione extraconiugale con (OMISSIS)), chiese al Tribunale di Sulmona di adottare provvedimenti circa l'affidamento della stessa, di regolamentare il diritto di visita da parte del padre e di imporre al (OMISSIS) il pagamento di un contributo di mantenimento di Euro, 850,00 mensili per la figlia.

Il Tribunale determino' l'assegno in Euro 700,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza, e pose le spese straordinarie, previamente concordate, a carico di entrambi i genitori ciascuno per la meta'.

In parziale accoglimento dei gravami, la Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza del 28 marzo 2018, per quanto ancora interessa, ha ridotto il contributo di mantenimento a 400,00, facendolo decorrere dalla data della domanda.

La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, resistito da (OMISSIS) con controricorso e memoria.

CONSIDERATO Che: ...

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