Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 13 marzo 2020  n. 7134

Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 13 marzo 2020  n. 7134
Venerdi 27 Marzo 2020
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20217-2018 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta' genitoriale sulla minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 278/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, del 28 marzo 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO CHE:

(OMISSIS), premesso di avere avuto una figlia ( (OMISSIS), nata il (OMISSIS), da una relazione extraconiugale con (OMISSIS)), chiese al Tribunale di Sulmona di adottare provvedimenti circa l'affidamento della stessa, di regolamentare il diritto di visita da parte del padre e di imporre al (OMISSIS) il pagamento di un contributo di mantenimento di Euro, 850,00 mensili per la figlia.

Il Tribunale determino' l'assegno in Euro 700,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza, e pose le spese straordinarie, previamente concordate, a carico di entrambi i genitori ciascuno per la meta'.

In parziale accoglimento dei gravami, la Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza del 28 marzo 2018, per quanto ancora interessa, ha ridotto il contributo di mantenimento a 400,00, facendolo decorrere dalla data della domanda.

La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, resistito da (OMISSIS) con controricorso e memoria.

CONSIDERATO Che: ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi