Spese di lite del doppio grado di giudizio: no alla liquidazione forfettaria omnicomprensiva

A cura della Redazione.
Spese di lite del doppio grado di giudizio: no alla liquidazione forfettaria omnicomprensiva

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio.

Mercoledi 18 Maggio 2022

Principio ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15533 del 16 maggio 2022.

Il caso: la CTR- nell'accogliere l'appello proposto dalla contribuente Mevia in punto di spese di lite condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, liquidandole, in via omnicomprensiva, in euro 600,00.

Mevia ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. atto c.p.c.,: la CTR, liquidando in via omnicomprensiva le spese legali, non consentiva alla parte privata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle, e ometteva del tutto la liquidazione delle spese vive documentate.

Per la Cassazione la doglianza è fondata: sul punto ricorda i seguenti principi di diritto:

a) “in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese”;

b) e ancora: “in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle”;

c) peraltro, aggiunge la Corte, la CTR - in violazione dell'art. L'art 2 del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis secondo cui all'avvocato, tra l'altro, è dovuto il "rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni"- ha omesso di liquidare le spese vive come asseritamente documentate in atti: le spese vive documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo - come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare – da distinguersi dal rimborso c.d. forfetario delle spese generali.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15533 2022

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