La Cassazione interviene in materia di liquidazione del compenso dell'avvocato

La Cassazione interviene in materia di liquidazione del compenso dell'avvocato
Martedi 26 Febbraio 2019

L'avvocato che si difende da solo ha diritto al rimborso delle spese? E' dovuto al legale il compenso per la fase di trattazione anche se non è stata svolta istruttoria?

A tali quesiti ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4698 del 18/02/2019.

Il caso: L'avv. A.C.A. proponeva ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione avverso l'ordinanza del tribunale che, dopo aver accolto l'opposizione da costei proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l'attività difensiva espletata in favore della sig.ra B.R., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ometteva di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la formula "nulla per le spese".

Per la ricorrente il tribunale ha errato per due ordini di motivi:

  1. l'ordinanza è nulla per omessa pronuncia sulle spese dell'opposizione e per violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.: la circostanza che la ricorrente sia stata in giudizio personalmente non esclude il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta;

  2. il tribunale ha errato nel quantificare l'onorario dovuto al legale, laddove ha negato il compenso per l'intera fase istruttoria e di trattazione, in quanto non erano state espletate le prove orali e non era stata disposta la CTU.

    La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, enuncia i seguenti importanti principi:

    A) la statuizione "nulla sulle spese" viola il principio per cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (compresa la rifusione delle spese);

    B) quanto al secondo motivo di impugnazione, la decisione del tribunale viola il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio dovrà accertare se siano state o meno effettuate.

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4698/2019

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