La legge di bilancio estende l'applicazione della cedolare secca

dott. Luca De Franciscis.
La legge di bilancio estende l'applicazione della cedolare secca

La Legge di Bilancio per il 2019, con il comma n. 59, ha esteso l’applicazione della cedolare secca anche ai contratti di locazione di tipo strumentale stipulati dall’anno 2019.

Mercoledi 27 Febbraio 2019

Possono, quindi, esercitare l’opzione le persone fisiche, proprietarie di locali classificati nella categoria C/1 - negozi e botteghe - di superficie fino a 600 metri quadrati (escluse le pertinenze) e pagare l’imposta sostitutiva (cedolare secca) del 21% sull’importo del canone annuo percepito dall’affittuario.

Di seguito si riporta il comma n. 59 della nuova Legge di Bilancio 2019.

Comma m. 59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Prima dell’estensione ai locali commerciali, l’opzione per la cedolare secca era possibile solamente per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A11, escluso A10) stipulati tra persone fisiche.

La cedolare secca è un regime facoltativo che permette di pagare un’imposta secca del 21% sull’importo del canone annuo che non si somma al reddito complessivo della dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza l’opzione permette di non pagare le addizionali IRPEF (non partecipando al reddito complessivo) e, per la registrazione del contratto di locazione, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo, normalmente dovute anche per le risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Le agevolazioni concesse dalla cedolare secca implicano la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione e la variazione ISTAT.

Per i contratti di locazione a canone concordato è prevista un’aliquota ridotta al 10% per le abitazioni ubicate:

- nei comuni con carenze di disponibilità abitative. Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia.

- nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per l’elenco dei comuni ad alta densità abitativa cliccare su: Comuni con alta densità abitativa (delibera CIPE).

Per i contratti con uso turistico è applicabile l’aliquota ordinaria del 10%.

L’opzione può essere esercitata contestualmente alla registrazione del contratto compilando il modello RLI.

Per approfondire si rinvia al sito dell’Agenzia delle Entrate: cedolare secca - che cos’è.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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