Lunedi 13 Luglio 2015 |
La Cassazione con la sentenza n. 14084 del 7 luglio 2015 esamina la problematica afferente la liquidazione delle spese legali e i criteri temporali e le modalità di applicazione dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 140/2012 (successivamente sostituito dal D.M. 55/2014).
La questione prende le mosse da un ricorso presentato avanti alla Corte di Appello da numerose persone per ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo ex L. 89/2001, sulla base del fatto che un giudizio dagli stessi precedentemente instaurato avanti al TAR (avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'indennità per il controllo dello spazio aereo) era stato definito in un tempo non ragionevole.
La Corte distrettuale, nell'accogliere il ricorso, riconosceva un “quantum” a titolo di indennizzo per ciascun ricorrente e, nel liquidare le spese legali, ne disponeva la riduzione sino alla metà degli onorari, data la semplicità della causa (secondo i criteri di ponderazione stabiliti dall'art. 4 del D.M. 140/2012).
Viene proposto ricorso per Cassazione limitatamente al capo relativo alle spese legali, che gli Ermellini rigettano con la pronuncia in commento, con la quale ribadiscono i seguenti principi:
a) Va qui preliminarmente evidenziato che la Corte di Appello, nel liquidare le spese del giudizio, non avrebbe potuto tener conto di una normativa non più applicabile, ossia quella di cui al RD n. 1578 del 1933, art. 4 della legge 794 del 1942 e DM. n. 127 del 2004, richiamata nel ricorso.
Precisa la Corte che : In virtù dell'art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell'art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Ne deriva che le tariffe abrogate, secondo gli Ermellini, possono trovare ancora applicazione SOLO qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
b) Per quanto riguarda poi la riduzione delle spese legali in ragione della metà disposta dalla Corte distrettuale, gli Ermellini avvalorano e ritengono legittima tale riduzione, in considerazione del fatto che la Corte di Appello ha liquidato, a titolo di spese, una somma complessiva equa e in linea con i criteri dettati dal nuovo d.m: ha infatti commisurato la parcella in ragione della minima complessità della controversia, avvalendosi di quei criteri di discrezionalità e ponderazione stabiliti dall'art. 4 del DM.