Si segnala la sentenza n. 414/2022 del Tribunale di Tivoli che si pronuncia in merito alla natura e alla funzione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
Giovedi 28 Aprile 2022 |
Il caso: Con ricorso ritualmente depositato E.E. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale nei confronti di L.M., con addebito a carico di quest'ultimo, allegando, tra l'altro, di essere priva di redditi e di non essere in grado di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro; chiedeva quindi il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore pari a € 3.000,00, ritenuto idoneo al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che era stato elevato, avendo potuto la famiglia concedersi numerosi viaggi e vacanze in Italia e in giro per il mondo, e avendo le figlie potuto svolgere attività sportive e ricreative di diverso tipo.
Il tribunale, sul punto, osserva quanto segue:
a) tradizionalmente si è ritenuto che l'assegno di mantenimento, in caso di separazione giudiziale dei coniugi, fosse da commisurare al tenore di vita goduto dai coniugi nel periodo anteriore alla crisi coniugale;
b) nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità, riprendendo quanto affermato già in sede di assegno divorzile, ha ritenuto che anche l'assegno di mantenimento in sede di separazione non abbia la funzione di ripristinare il tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, quanto quella di "assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare";
c) in questo senso, si è dunque affermato che la misura dell'assegno di mantenimento sia funzionale "al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi";
d) in definitiva, l'assegno di mantenimento reso in sede di separazione personale, analogamente a quanto accade in sede di divorzio, ha funzione assistenziale, dovendo garantire il minimo necessario per vivere al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati alla sussistenza, nonché una funzione compensativa, volta a riconoscere al coniuge economicamente più debole gli apporti dallo stesso eseguiti alla costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge;
e) nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia provveduto a ogni esigenza domestica, prendendosi cura della famiglia e della casa familiare, in cui ha continuato ad abitare unitamente alle figlie anche dopo la presentazione della domanda di separazione; ciò giustifica il riconoscimento alla odierna ricorrente di un assegno di mantenimento in funzione compensativa per gli apporti dalla stessa forniti al menage familiare nonché al benessere quotidiano della famiglia;
Decisione: il collegio reputa ragionevole riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento pari a 1.000,00 euro mensili in funzione compensativa degli apporti dalla stessa arrecati alla famiglia e al patrimonio comune, tenuto conto della considerevole sproporzione tra le condizioni patrimoniali delle parti.