Con l'ordinanza n.19618/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all'ammissibilità della domanda di alimenti per la prima volta in appello nell'ambito di un procedimento di separazione.
Venerdi 17 Novembre 2023 |
Il caso: Il tribunale facendo seguito alla declaratoria di separazione personale fra i coniugi Tizio e Mevia addebitava a lei la separazione personale e rigettava ogni altra sua domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
In sede di appello, la Corte distrettuale, adita da Mevia, confermava la sentenza gravata evidenziando come risultava incontestata la grave dipendenza dall'alcol dell'appellante che gia' nel 2003 aveva subito un prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi.
Mevia ricorre in Cassazione, deducendo, con il terzo motivo, il vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo gia' oggetto di discussione, essendo stata pretermessa la valutazione della fondatezza del diritto di Mevia di ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento o quanto meno un contributo di natura alimentare; in alternativa deduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156, 2697.
La Cassazione, nel ritenere fondata la censura, svolge le seguenti considerazioni:
a) in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella piu' ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge;
b) ne consegue che la relativa istanza - ancorche' formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - e' ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti;
c) nel caso di specie e a fronte di un espresso riferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appello, la corte territoriale ha errato nella decisione perche' non ha valutato le prospettate condizioni di indigenza e le fragilita' di Mevia, rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto a ricevere gli alimenti, rispetto ai quali il primo fra gli obbligati a prestarli e' il coniuge, anche se legalmente separato.