Si' al semestre di pratica integrativo se il praticante non ha assistito a venti udienze

A cura della Redazione.
Si' al semestre di pratica integrativo se il praticante non ha assistito a venti udienze

Con il parere n. 29 del 17 ottobre 2023 il Consiglio Nazionale Forense, nel rispondere ad un quesito formulato dal COA di Ivrea, ha stabilito che al praticante che non ha raggiunto il numero minimo di udienze viene concessa la possibilità di un semestre di pratica integrativo.

Venerdi 17 Novembre 2023

Il caso: La questione veniva sollevata dal COA di Ivrea che poneva al CNF il quesito in merito alla possibilità di concessione di un semestre di pratica integrativo, anche ai fini del certificato di compiuta pratica, per il praticante semplice che non avesse raggiunto il numero minimo delle udienze (venti) in un semestre sussistendo, comunque gli ulteriori requisiti per la verifica dell’assiduità e continuità della pratica forense.

Il CNF, nel dare risposta positiva al quesito, rileva che:

a) l’articolo 8, comma 4 del d.m. n. 70/2018 prevede che il Consiglio dell’Ordine, in sede di verifica periodica dello svolgimento del tirocinio “accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri”;

b) dalla disposizione in esame si deve dedurre che l’assistenza ad almeno venti udienze sia requisito per la convalida del semestre, con la conseguenza che – in caso di esito negativo della verifica – il semestre non possa essere convalidato;

c) il successivo comma 6 prevede, in linea generale, che l’esito negativo delle verifiche precluda, al termine dei diciotto mesi, il rilascio del certificato di compiuta pratica;

c) il secondo periodo del comma 6 prevede, in particolare, che “i consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio” ma nulla dice sulle conseguenze della mancata convalida del singolo semestre;

d) pertanto, nel silenzio della normativa applicabile, può ammettersi la possibilità di concedere al praticante la possibilità di svolgere un semestre di pratica integrativa.

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