Diritto agli alimenti: il presupposto dello stato di bisogno non coincide con la difficolta' economica

Diritto agli alimenti: il presupposto dello stato di bisogno non coincide con la difficolta' economica

Con la sentenza n. 1096/2019 il Tribunale di Agrigento individua e chiarisce quali siano i presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti ex art. 433 c.c.

Mercoledi 25 Marzo 2020

Il caso: La sig.ra X conveniva in giudizio il figlio Y in quanto soggetto obbligato ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c. e chiedeva al Tribunale di condannare quest'ultimo alla corresponsione, in proprio favore, di un assegno mensile di Euro 500,00.

La ricorrente deduceva che dopo la morte della sorella, la quale provvedeva al soddisfacimento dei suoi bisogni primari - versava in "serie difficoltà economiche" non percependo alcun reddito, ad eccezione della pensione sociale di Euro 3.688,00 annui, essendo, peraltro, impossibilita a svolgere attività lavorativa a causa delle gravi patologie da cui era affetta.

Il figlio convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Tribunale, al termine dell'istruttoria, nel rigettare le istanze della ricorrente, osserva quanto segue:

a) dalla documentazione in atti si evince che l'attrice, almeno fino all'anno 2017 non ha percepito alcun reddito imponibile, ad eccezione della pensione di invalidità erogata dall'INPS, pari a circa Euro 3.688,00 annui, secondo quanto dalla medesima allegato;

b) dalle risultanze istruttorie emerge, inoltre, che la signora X è invalida al 74%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%;

c) però, con riguardo all'accertamento dello stato di bisogno, esso non coincide con la difficoltà economica o con il "fatto oggettivo dell'assenza di reddito” : tale condizione si configura, invero, quando un soggetto è privo di risorse per far fronte alle sue necessità primarie, e, più in particolare, "lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie";

d) la ricorrente nel caso in esame non ha fornito elementi probatori che consentono di ricavare con certezza la sussistenza dello stato di bisogno, senza considerare, d'altra parte, che dalla visura catastale e dalla dichiarazione di successione in atti risulta che la madre dell'attrice era proprietaria di un bene immobile, sito nella medesima via dove l'attrice risulta residente e che dal verbale INPS la stessa risulta pensionata;

e) peraltro, l'attrice ha allegato genericamente di pagare un canone di locazione, senza fornire alcuna precisazione in ordine alle ulteriori spese necessarie al suo sostentamento che non riesce a coprire con la pensione che percepisce;

f) di contro, deve tenersi conto della sfera giuridica soggettiva dell'obbligato, rispetto al quale va accertata la capacità economica, che rappresenta un elemento imprescindibile per il sorgere dell'obbligazione alimentare: anche su questo punto la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere che il figlio sia in grado di adempiere l'obbligazione in questione.

Allegato:

Tribunale Agrigento Civile Sentenza 9 agosto 2019 n. 1096

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