Ricorso e controricorso in cassazione: termini e modalità di notifica

Ricorso e controricorso in cassazione: termini e modalità di notifica

Con la sentenza n. 7454/2020, pubblicata il 19 marzo 2020, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in merito alla decorrenza del termine per la notifica del controricorso per cassazione da parte del resistente nel caso in cui il ricorso principale venga notificato alla stessa parte più volte, affermando che il suddetto termine decorre dalla prima notifica, salvo quest’ultima sia da considerarsi viziata da nullità.

Mercoledi 25 Marzo 2020

Ricordiamo che secondo quanto disposto dall’art. 370 c.p.c., la parte che vuole contraddire ad un ricorso per Cassazione ad essa notificato deve a sua volta notificare alla controparte il controricorso entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso da parte del ricorrente. In pratica, la notifica del controricorso deve essere eseguita entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale, a prescindere dal fatto che il deposito di quest’ultimo avvenga prima della scadenza dei venti giorni dalla sua notifica.

IL CASO: La vicenda nasce dal giudizio promosso da un Comune che conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario una società al fine di ottenere la condanna di quest’ultima alla restituzione delle maggiori somme versate per errori nei calcoli nell’ambito di una procedura espropriativa finalizzata alla costruzione di un parco pubblico a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione relativa agli immobili di proprietà della convenuta. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, oltre a richiedere il rigetto della domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del comune al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima e per l’irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà non essendosi concluso nei termini fissati il procedimento di espropriazione.

Il Tribunale rigettava la domanda del Comune ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, mentre la sentenza di primo grado veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello la quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda riconvenzionale e condannava la società appellata alla restituzione in favore del Comune delle somme incassate.

Pertanto, la società, originariamente convenuta, interponeva ricorso per Cassazione che veniva notificato più volte al Comune. Quest’ultimo notificava il controricorso con ricorso incidentale.

Il procedimento, stante l’esistenza di motivi attinenti alla giurisdizione, veniva assegnato alle Sezioni Unite. La società ricorrente, eccepiva l’improcedibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposta dal Comune per tardività.

LA DECISIONE: L’eccezione della ricorrente è stata accolta dalle Sezioni che hanno dichiarato l’improcedibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposto dal Comune in quanto notificato tardivamente, evidenziando che ai fini di valutare la tempestività del ricorso incidentale non acquisisce rilevanza la circostanza che la parte ricorrente abbia proceduto alla notifica del ricorso principale più volte nei confronti della parte resistente, non potendosi ritenere che nel caso di reiterazione della notifica allo stesso soggetto intimato, il termine per la proposizione del controricorso e/o del ricorso incidentale decorre dall’ultima notifica.

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali, hanno continuato le Sezioni Unite, “il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui all’art. 369 c.p.c. e art. 370 cod. proc. civ., per la proposizione del controricorso decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica” (Cass. 22 giugno 2006, n. 14456).

Di conseguenza, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, non fa decorrere il nuovo termine per la proposizione del controricorso.

Ciò, hanno concluso, è in piena sintonia con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, nell’ipotesi di reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, il termine per il deposito dello stesso previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dalla prima notificazione validamente eseguita, essendo le altre superflue (cfr. Cass. n. 20543/2017, Cass. n. 4539/2009, Cass. n. 9967/2008).

Allegato:

Corte di Cassazione Sezione Unite Civile Sentenza 19 marzo 2020 n. 7454

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